La quattordicesima è una mensilità retributiva che viene erogata tra giugno e luglio in busta paga o nel cedolino pensione ai lavoratori dipendenti di alcuni settori ed ai pensionati nel rispetto di precisi requisiti e limiti di reddito. Come si calcola?
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di stipendio che spetta sia ai lavoratori dipendenti di alcuni settori, sia ai pensionati.
È anche chiamata “gratifica feriale” in quanto, proprio come la tredicesima che viene pagata a dicembre entro la Vigilia di Natale per far fronte alle spese natalizie, la quattordicesima arriva
Quando viene erogata?
Il pagamento viene erogato in busta paga o nel cedolino pensione in concomitanza con le vacanze estive ed è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro in base al settore di riferimento.
A differenza della tredicesima mensilità che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, ma solamente ai lavoratori dipendenti con specifici contratti collettivi nazionali.
Chi ne può beneficiare
I beneficiari di questa ulteriore mensilità sono i lavoratori del settore terziario (commercio e turismo), del settore alimentare (in ambito chimico, trasporti e logistica) e del settore delle pulizie e servizi similari.
I lavoratori pubblici non ricevono la quattordicesima, in quanto si tratta di una misura di pagamento aggiuntiva corrisposta esclusivamente al settore privato. Se prevista, la quattordicesima spetta anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato e part-time.
Inoltre, occorre specificare che essa matura solo se il dipendente ha lavorato per giorni pari o superiori a 15 nel mese.
La quattordicesima ai pensionati
La quattordicesima per i pensionati è un pagamento aggiuntivo che viene sommato alla normale pensione. È stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi e successivamente ampliata nel 2017.
La quattordicesima non spetta ai pensionati che ricevono la pensione di invalidità, l’assegno sociale, la pensione di guerra e le rendite INAIL, spetta invece ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
Come si calcola?
Per conoscere qual è la cifra che ci spetta bisogna effettuare un calcolo matematico tenendo in considerazione qual è lo stipendio lordo annuo complessivo. La formula per il calcolo è: (retribuzione lorda mensile x numero mesi lavorati)/12
La quattordicesima matura una parte in ogni mese dell’anno, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, per chi, nel periodo di riferimento ha 12 mesi lavorati.
Essa si riduce quanti più sono i mesi non lavorati. Il periodo preso come riferimento è quello che va dal 1° luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso, nel quale si va a verificare qual è il periodo lavorato dal dipendente.
Nel conteggio non si prendono in considerazione le assenze non retribuite e quelle ingiustificate, i periodi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, quelli di aspettativa non retribuita, congedo parentale e cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente e sciopero.